Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico, in adesione ai princìpi del codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, e tutela e promuove l'esercizio delle medicine complementari all'interno di un libero rapporto consensuale e informato tra gli utenti, i medici e tutti gli operatori di cui alla presente legge.